La tutela cautelare del diritto di controllo del socio di s.r.l. Il pericolo deve essere “imminente e irreparabile”.

Il diritto di controllo del socio nella s.r.l.

Il diritto di controllo del socio non amministratore rappresenta uno dei pilastri fondamentali della disciplina della società a responsabilità limitata, così come delineata dalla riforma del diritto societario. L’articolo 2476, comma 2, del Codice Civile prevede invero che
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione“.
La ratio della norma è evidentemente quello di tutelare il socio che non ha la gestione diretta della società, tanto è vero che dottrina e giurisprudenza riconoscono nel diritto di informazione un contraltare fondamentale rispetto al potere gestorio degli amministratori.
Tale diritto consente al socio di minoranza di monitorare l’operato dell’organo amministrativo, di tutelare il proprio investimento verificando la corretta gestione del patrimonio sociale e, non da ultimo, di acquisire le informazioni necessarie per un esercizio consapevole dei propri diritti sociali, come il voto in assemblea.
All’interno delle dinamiche sociali la sua funzione è quindi fondamentale, tanto da non poter essere derogabile in senso peggiorativo dalle clausole statutarie: la sua eliminazione o contrazione, invero, comporterebbe una intollerabile privazione del socio di uno strumento di tutela essenziale, privandolo, così, di effettive garanzie.
Come evidenziato da autorevole dottrina, specie in assenza di un organo di controllo obbligatorio come il collegio sindacale, il diritto di ispezione del singolo socio può rappresentare l’unico argine nei confronti del potere gestorio altrimenti incontrollabile.
Del resto, l’affermazione di un diritto sostanziale deve sempre confrontarsi con gli strumenti processuali previsti per la sua attuazione, specialmente quando si ricorre alla tutela d’urgenza. È in questo contesto che si inserisce la pronuncia del Tribunale di Bologna, che offre importanti chiarimenti sui presupposti necessari per ottenere un provvedimento cautelare volto a garantire l’esercizio del diritto di controllo.

L’Ordinanza del Tribunale di Bologna del 12 agosto 2024

Con l’Ordinanza del 12 agosto 2024, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna si è pronunciata su un ricorso cautelare promosso da un socio di una s.r.l. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione sociale negatagli dall’organo amministrativo.
Il giudice bolognese, pur non mettendo in discussione l’esistenza del diritto del socio, ha tuttavia rigettato la domanda per carenza dei presupposti specifici della tutela d’urgenza, in particolare del periculum in mora.
Nel caso di specie, invero, il giudice bolognese è giunto a tale decisione rilevando che la doglianza era stata sollevata senza fornire la dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio “imminente e irreparabile” che giustifichi un intervento giudiziale immediato, bensì esclusivamente sulla base di allegazioni generiche e non puntuali.
Nel caso di specie, quindi, “il ricorrente si è limitato ad allegare che il ritardo lede il suo diritto di controllo e l’esercizio dei poteri di socio e che il danno, una volta verificatosi, sarebbe irreparabile”.
A opinione dell’organo giudicante, quindi, alla violazione ingiustificata di accesso alla documentazione sociale deve contrapporsi, quanto più in sede cautelare, un’esigenza del socio ricorrente legata ad un pericolo attuale e concreto di subire un pregiudizio dal diniego.
In altri termini, anche se non vi fosse discussione circa l’esistenza di una violazione del diritto di informazione, comunque questa sarebbe suscettibile di tutela in sede cautelare solo ove la domanda del socio ricorrente presenti il connotato dell’urgenza.
E ciò coerentemente con la natura del giudizio cautelare, concepito appunto per prevenire danni che non potrebbero essere efficacemente riparati in un successivo giudizio di merito.
L’ordinanza in commento chiarisce che, per poter valutare l’imminenza e l’irreparabilità del danno, è indispensabile che la situazione di pericolo sia descritta in modo specifico.
Sul punto, il Tribunale di Bologna afferma: “ritenuto che, per verificare il carattere imminente e irreparabile della lesione, occorre che la situazione pregiudicata sia individuata con relativa concretezza, essendo certo possibili pregiudizi non imminenti e risarcibili“.
Del resto, non si può non rilevare come le considerazioni del giudice bolognese hanno anche un risvolto pratico di non poco conto: la puntualità della domanda del socio ricorrente è un requisito che impone a quest’ultimo di specificare a quale documentazione intende accedere con urgenza. Una richiesta di accesso a “tutta la documentazione sociale”, invero, finirebbe per essere generica e, ove accolta, rischierebbe di trasformarsi in uno strumento di intralcio all’attività gestoria, paralizzando l’operatività della società.
Il provvedimento evidenzia allora come la precisa indicazione di documenti a cui si intende accedere è requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento della domanda in sede cautelare.
E ciò proprio al fine di evitare che il procedimento cautelare presti il fianco ad ipotesi di c.d. “abuso di minoranza”, ovverosia a condotte poste in essere dai soci non amministratori, formalmente lecite, ma realizzate con l’intento di intralciare le funzioni dell’organo gestorio.
A riguardo invero il Tribunale di Bologna precisa che “l’esame urgente di tutta la documentazione sociale potrebbe risolversi in un inutile intralcio della gestione“.

Conclusioni

Il principio affermato dal Tribunale di Bologna è chiaro: il diritto di accesso alla documentazione sociale, sebbene fondamentale, non gode di una presunzione assoluta di urgenza ai fini della tutela cautelare.
Ne consegue che per il riconoscimento in giudizio del diritto di controllo del socio di s.r.l., specie in ambito cautelare, colui che agisce avrà l’onere di dimostrare anche l’esistenza di un periculum in mora, inteso come potenziale pregiudizio, che sia al contempo imminente e irreparabile.
Non è sufficiente lamentare la mera compressione del diritto di controllo, ma occorre dimostrare, con “relativa concretezza”, quale specifico danno grave e non altrimenti ristorabile deriverebbe dal ritardo nell’ottenere le informazioni richieste.
Questa impostazione giurisprudenziale persegue un equo bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, la tutela del socio non amministratore, che deve poter vigilare sulla gestione; dall’altro, la salvaguardia della funzionalità e della stabilità della società, che non deve essere esposta a iniziative giudiziarie potenzialmente strumentali o sproporzionate.
In conclusione, la pronuncia analizzata ribadisce che la via della tutela cautelare è percorribile solo in presenza di circostanze eccezionali e debitamente provate.
Il socio di minoranza non troverà quindi accoglimento delle proprie istanze dal momento in cui intenda allegare in giudizio solo circostanze generiche, dovendo egli necessariamente provare l’esistenza di uno specifico e concreto rischio di pregiudizio.