Impresa e contributi previdenziali: il principio di unicità in sede di accertamento ispettivo

L’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione dei rapporti con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Al centro di questo sistema si colloca il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale, un criterio che, come chiarito dall’INPS stesso, non ha natura discrezionale ma deve considerarsi obbligatorio.

Tale principio assume particolare rilevanza in sede di accertamento ispettivo, specialmente quando l’analisi dell’ente si estende a due o più imprese formalmente distinte ma di fatto interconnesse.

Invero, in sede di accertamento gli organi ispettivi possono verificare il rispetto del principio non solo nel caso di diverse attività di una singola azienda, ma anche all’ipotesi di due o più società, formalmente distinte, ma sostanzialmente collegate, ad esempio per compagine sociale o amministrazione.

La regola generale: prevalenza e autonomia funzionale

I contorni del principio di unicità sono stati delineati con precisione dall’INPS con la  Circolare INPS n. 80 del 25 giugno 2014.

La regola generale prevede che, in presenza di un’unica entità datoriale che svolge attività multiple, l’inquadramento previdenziale debba essere unico e determinato sulla base dell’attività prevalente.

Le altre attività sono considerate accessorie e seguono il regime giuridico e contributivo di quella principale.

La circolare stessa chiarisce il punto in modo inequivocabile:

In caso di svolgimento di attività multiple, non connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con l’individuazione di quella primaria; da ciò deriva che l’inquadramento è di regola unico ed è determinato appunto dall’attività prevalente; le altre attività sono considerate accessorie alla principale e, di conseguenza, assimilate all’attività principale, della quale dovranno seguire il regime giuridico e contributivo.”

Applicabile quindi alla generalità dei casi, la regola in commento ammette comunque delle eccezioni.

È possibile infatti aprire una posizione contributiva secondaria, e quindi ottenere un diverso inquadramento, solo a condizione che l’attività secondaria:

– rientri in un settore diverso da quello principale,

– presenti chiari caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa che ne legittimino un distinto inquadramento.

In questo senso preme precisare quello che risulta essere un riflesso estremamente pratico della questione: è proprio la mancanza di tale autonomia funzionale ed organizzativa a costituire quel presupposto che induce l’ente ispettivo a presumere un non corretto inquadramento contributivo dell’azienda. 

L’accertamento su imprese connesse: il c.d. “centro unico di imputazione”

Come detto, il principio di unicità non si applica solo alle diverse attività di una singola azienda, ma può essere esteso dagli organi ispettivi a due o più società formalmente distinte ma sostanzialmente collegate, ad esempio per compagine sociale o amministrazione.

In questi casi, l’INPS può mirare a dimostrare che le diverse entità legali costituiscono, ai fini previdenziali, un “unico centro di imputazione di interessi”.

La giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di indici rivelatori, la cui presenza può condurre a ravvisare l’esistenza di un’unica attività imprenditoriale frazionata artificiosamente.

L’accertamento di tali requisiti, rimesso al giudice di merito, si basa sulla valutazione di elementi quali:

unicità della struttura organizzativa e produttiva: le due imprese operano di fatto come un’unica macchina produttiva;

integrazione tra le attività esercitate e correlativo interesse comune: le attività delle due società sono complementari e finalizzate a uno scopo economico condiviso;

coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario: esiste un unico soggetto direttivo che indirizza le attività di entrambe le imprese verso un fine comune;

utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa: i dipendenti vengono impiegati in modo indifferenziato e promiscuo tra le varie società, senza che ciò sia supportato da regolari contratti di distacco che giustifichino un interesse del datore di lavoro distaccante.

Un esempio pratico è quello di due società, una inquadrata nel settore industria e l’altra nel settore artigianato, riconducibili alla stessa proprietà. Se l’INPS, in sede di controllo, accerta che l’azienda artigiana non è altro che un “reparto distaccato” di quella industriale, priva di una reale autonomia funzionale (ad esempio, per la condivisione di attrezzature, sedi non chiaramente delimitate, contabilità non autonoma e personale impiegato promiscuamente), può procedere alla riqualificazione. E ciò sulla base del “sospetto” che l’imprenditore abbia artificiosamente collocato un certo numero di dipendenti all’interno dell’impresa artigiana al solo fine di risparmiare sul pagamento dei contributi, di fatto eludendo la disciplina.

In questo caso si potrebbe invero parlare di elusione in quanto l’imprenditore porrebbe in essere una manovra formalmente lecita ma destinata a perseguire uno scopo differente e non legittimo (ovverosia quello di distrarre alcuni dipendenti dall’applicazione del regime dell’industria e pagare così meno contributi).

Onere della prova e conseguenze della riqualificazione

In linea con i principi generali, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, e quindi la sussistenza di un unico centro di imputazione e l’assenza di autonomia tra le imprese, grava sull’INPS.

Qualora l’Istituto riesca a fornire tale prova, le conseguenze per le aziende coinvolte possono essere significative.

L’INPS può procedere con una variazione d’ufficio dell’inquadramento, applicando a entrambe le entità la classificazione dell’attività ritenuta prevalente (nel caso anzi esposto, quella industriale, che comporta oneri contributivi maggiori rispetto alla qualifica di impresa artigiana).

In questo caso, l’imprenditore andrà incontro ad una richiesta dell’ente per il recupero delle differenze contributive non versate (calcolate tra quanto dovuto con il corretto inquadramento e quanto versato con quello errato) oltre che all’applicazione a suo carico delle relative sanzioni.

Conclusioni

In definitiva, si può ragionevolmente affermare che la scelta di razionalizzare costo dei contributi INPS mediante la costituzione di sue società non si rileva sempre una scelta vincente per l’imprenditore: e ciò in quanto, in caso di accertamento, gli organi ispettivi potrebbero valutare l’assenza di requisiti di indipendenza e di autonomia delle due realtà. La conseguenza è la riconduzione d’ufficio di entrambe le imprese al regime contributivo applicato alla realtà prevalente.

E’ quindi consigliabile adottare un sistema di organizzazione e gestione delle imprese che rispetti requisiti di autonomia ed indipendenza, tanto nella forma quanto nella sostanza.

Nella pratica, invero, l’adozione smodata del distacco di dipendenti da un impresa all’altra, la commistione delle sedi operative così come la complementarietà tra le attività esercitate sono spesso circostanze indiziarie che possono condurre gli organi ispettivi a valutare la non corrispondenza rispetto al principio di unicità contributiva.